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giovedì 14 febbraio 2008
anatocismo: aderisci alla nostra iniziativa contro l'illegittima applicazioni di interessi anatocistici e commissioni non dovute da parte della vostra banca

L’anatocismo riguarda i conti correnti affidati (apertura di credito) o in saldo negativo non autorizzato anche per un solo giorno, gli interessi moratori sulle operazioni bancarie come praticate fino al 30 giugno 2000 ed eventualmente anche in periodi successivi.

Possono avanzare richiesta sia i titolari di conti correnti aperti prima del 2000 ed ancora attivi, ma anche quelli aperti prima di tale data e successivamente chiusi.
L’accettazione del conto corrente, quanto meno tacita, non fa decadere la possibilità di avanzare eccezioni relative alla validità ed efficacia del contratto, come è il caso della pratica anatocistica, per cui la banca non potrà opporre che il conto corrente era stato in precedenza accettato dal correntista.
La restituzione degli interessi anatocistici è soggetta al termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.). Il periodo deve essere calcolato a ritroso, dal momento della presentazione della richiesta di restituzione per dieci anni e fino al 30 giugno 2000; dopo tale data dovranno essere calcolate le conseguenze del comportamento anatocistico tenuto fino a quella data.
I nostri legali hanno già avviato con successo iniziative su vari Fori del Lazio (Roma, Latina, Viterbo).
Potrai consultare le condizioni che ti proponiamo cliccando su "Cosa facciamo" - settore bancario.

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