venerdì 27 febbraio 2009
Bond Argentina. Altro successo presso la VIII sezione del Tribunale di Roma.
Altro successo presso la VIII sezione del Tribunale di Roma. La sentenza che ha disposto la restituzione dei 2/3 del capitale investito oltre interessi e rivalutazione monetaria, si caratterizza, tuttavia, per aver riconosciuto il concorso di colpa da parte dell'investitore nella causazione del danno nella misura pari ad 1/3 per essersi, l'investitore, rifiutato di fornire informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio all'intermediario.
Tale principio è, a nostro parere, meritevole di censura, in quanto la Banca, in presenza di un rifiuto da parte dell'investitore, avrebbe dovuto, per costante Giurisprudenza di merito ed in ragione delle costanti direttive della Consob, fare riferimento, per valutare l'adeguatezza o meno dell'investimento alla profilatura del proprio cliente, a parametri residuali (pregressa operatività in strumenti finanziaria, età, situazione del mercato etc), tutti del pari favorevoli, nel caso di specie, alla tesi dell'inadeguatezza.
In altri termini, la presenza di un rifiuto dell'investitore non esime la Banca dalle proprie responsabilità.