venerdì 8 marzo 2013
Tribunale di Roma - III sezione - Revoca del consenso del contratto quadro. Altro risarcimento
Altro successo presso il Tribunale di Roma.
La sentenza presenta particolare importanza per le ragioni dell'accoglimento della domanda attorea.
Infatti, il Tribunale di Roma, in adesione ad un orientamento recente della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità del contratto quadro di negoziazione in ragione dell'intervenuta revoca del consenso prestata dall'investitore con l'introduzione del giudizio.
In altri termini, il contratto quadro in assenza di specifica e formale accettazione dell'intermediario, non si era formalmente perfezionato; ed il consenso illo tempore prestato dall'investitore, per effetto della revoca contenuta nell'atto di citazione, ha reso inefficace il contratto quadro, con la conseguente condanna dell'intermediario alla restituzione dell'importo investito.