venerdì 12 aprile 2013
Tribunale di Roma. Sollecito di pagamento per "spese di giustizia". Ammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. senza termine per contestare l'esistenza del titolo
La pronuncia che vi proponiamo, che si colloca in un filone ormai consolidato del Tribunale di Roma, in conformità ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, afferma il principio secondo cui è pienamente ammissibile un'azione finalizzata, in occasione della notifica di un sollecito di pagamento, alla contestazione dell'omessa notifica non solo della cartella di pagamento sottesa, bensì anche del titolo esecutivo a sua volta sotteso alla cartella di pagamento.
In altri termini,non incorre in alcuna decadenza il contribuente che, anche in presenza di una regolare notifica della cartella di pagamento, solo in occasione della notifica del sollecito di pagamento decida di contestare l'esistenza del titolo esecutivo.