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venerdì 23 gennaio 2015
Tribunale di Roma: appello - annullate le cartelle di pagamento riportate nel dettaglio degli addebiti di un fermo amnistrativo

La sentenza in esame è di particolare rilievo in quanto affronta due spinose questioni.
La prima di carattere preliminare attiene alla competenza a decidere su una controversia incardinata in occasione della notifica di un preavviso di fermo amministrativo per contestare esclusivamente il credito ivi risultante (e quindi senza contestare la legittimità o meno del fermo amministrativo stesso).
Ebbene, il Giudice di Pace di Roma, investito della controversia nel primo grado, aveva ritenuto di negare la propria competenza per materia in favore del Tribunale di Roma.
I nostri avvocati, ritenendo fondata la propria tesi, ritenevano di non riassumere la causa innanzi al Tribunale (come disposto dal Giudice di Pace), ma di appellare la sentenza innanzi al medesimo Tribunale affinchè questi accertasse l'erroneità della decisione del Giudice di Pace (nella parte in cui aveva negato la propria competenza a decidere della controversia) e decidesse, direttamente nel secondo grado di giudizio, il merito della stessa.
Ebbene, il Tribunale di Roma, peraltro rigettando una serie di eccezioni preliminari (e pretestuose) sollevate da Equitalia Sud S.p.a. e da Roma Capitale, accoglieva in toto la nostra tesi rilevando che il Giudice di Pace aveva erroneamente negato la propria competenza a decidere e svolgendo un interessante ed approfondito esame della Giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto.
Nel contempo, una volta rilevata la competenza del Giudice di Pace a decidere della controversia, riteneva, correttamente, di non rimettere la causa al Giudice di Pace, ma di esaminarla nel merito in forza del novellato art. 353 c.p.c..
E qui venivamo alla seconda questione.
Invero, i nostri avvocati, oltre ad eccepire, a sostegno della propria domanda, la nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottese al fermo amministrativo, eccepivano che Equitalia Sud S.p.a., producendo i soli avvisi di ricevimento relativa alla asserita notifica delle cartelle di pagamento, e non producendo anche copia delle cartelle asseritamente notificate, non dimostrava che il carico debitorio ivi riportato (nelle cartelle di pagamento asseritamente notificate) fosse conforme per importi e causali a quello riportato nel dettaglio degli addebiti del fermo amministrativo (al riguardo richiamavano Cass. 18252/2013).
Ebbene, il Tribunale di Roma (con un rilievo che sta aprendo la strada ad una miriade di opposizione) accoglieva in toto tale eccezione e rilevava che, al di là della regolarità della notifica o meno delle cartelle di pagamento, Equitalia Sud S.p.a., non depositando copia delle stesse, non forniva la prova del loro contenuto e della conseguente loro riconducibilità al dettaglio degli addebiti del fermo amministrativo.

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