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mercoledì 14 agosto 2019
TRIBUNALE DI ROMA - SEZ. LAVORO. SENTENZA N. 6681-19

Nel caso in esame, l'originario opponente aveva eccepito in occasione della notifica di un preavviso di fermo amministrativo, l'intervenuta prescrizione del credito, in quanto, anche a voler considerare validamente effettuate le notifiche delle cartelle di pagamento, era decorso il termine quinquennale tra dette notifiche e la data di notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Ebbene, il Concessionario nel costituirsi in giudizio, tentava di dimostrare l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione, depositato, all'uopo, copia di relate di notifica di atti non meglio identificati, e la cui idoneità interruttiva della prescrizione veniva contestata dall'opponente.
Ebbene, il Tribunale di Roma, in accoglimento della nostra contestazione, accoglieva l'opposizione originaria, accertando l'intervenuta prescrizione, rilevando che il deposito della sola relata di notifica non è sufficiente a dimostrare l'idoneità interruttiva della prescrizione dell'atto asseritamente notificato.

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